Condizioni generali di contratto

della Rechberger Gesellschaft m.b.H.,
FN 88875z, (versione marzo/2018)

Indirizzo:
Rechberger Gesellschaft m.b.H.
Rechbergerstraße 1, 4020 Linz

T +43 732 6925-0
F +43 732 6925-7729
M info@rechberger.at

1. Validità delle Condizioni Generali di Contratto („CGC“)

1.1 Per i contratti conclusi tra la Rechberger Gesellschaft m.b.H., iscritta nel registro delle imprese del Tribunale regionale di Linz con la FN 88875z (di seguito definita anche "Fornitore"), e il committente dell'opera, l'acquirente o il cliente (di seguito definito anche "Cliente"), in particolare contratti di compravendita, contratti d'opera o altre prestazioni commissionate (messa in servizio, montaggi, ecc.), si applicano esclusivamente le seguenti CGV.

1.2 Il cliente si sottopone all'applicazione delle presenti CGV. Se il fornitore intrattiene con il cliente un rapporto commerciale di lunga durata, le presenti CGV si applicano anche qualora non si faccia particolare riferimento alla loro validità. Analogamente, le presenti CGV si applicano a tutti i lavori accessori connessi all'esecuzione della prestazione. Le CGV si applicano anche agli ordini successivi, anche qualora non siano concordati separatamente in forma orale o scritta. Gli accordi verbali con il fornitore producono efficacia solo se confermati per iscritto dal fornitore.

1.3 Le disposizioni che si discostano dalle presenti CGV, in particolare nella conferma d'ordine del fornitore o in contratti negoziati separatamente, prevalgono sulle CGV. Le condizioni generali di contratto o i moduli del cliente non diventano in alcun caso parte integrante del contratto.

1.4 Se il Cliente è un consumatore ai sensi del § 1 Abs 1 Z 2 del KSchG, le disposizioni inderogabili del KSchG si applicano in luogo della disciplina contenuta nelle CGC. Le altre disposizioni delle presenti CGC restano tuttavia invariate.

2. Conclusione del contratto

2.1 Le comunicazioni del Fornitore, anche su richiesta del Cliente, sono senza impegno, anche quando in esse vengono indicati prezzi, termini e altre specifiche tecniche; le informazioni tecniche o le proposte di soluzione del Fornitore sono altresì senza garanzia, così come descrizioni, campioni o modelli. Lo stesso vale qualora il Fornitore, in base a un ordine del Cliente, rilasci solo una conferma d'ordine provvisoria.

2.2 La conclusione del contratto si perfeziona con la conferma dell’ordine del fornitore trasmessa al cliente o, in sua assenza, con l’esecuzione della consegna al cliente. In ogni caso, il contratto si perfeziona anche senza trasmissione di una conferma dell’ordine, qualora il cliente accetti per iscritto l’offerta del fornitore o sottoscriva il modulo d’ordine scritto del fornitore.

2.3 Se la conferma d'ordine firmata dal cliente si discosta dal suo ordine, in caso di dubbio fa fede la conferma d'ordine.

3. Consegna

3.1 Se la conferma d'ordine non contiene indicazioni, si intende convenuta la consegna franco fabbrica (ex works; conformemente agli Incoterms).

3.2 Anche se il fornitore si assume contrattualmente la fornitura della merce, il luogo di adempimento rimane lo stabilimento del fornitore o il magazzino di spedizione espressamente indicato nella conferma d'ordine.

3.3 La consegna concordata presuppone che la strada di accesso per la consegna sia percorribile da un autoarticolato pesante. Anche se il fornitore si fa carico della consegna secondo quanto concordato, il cliente sostiene tutti i costi di trasporto e imballaggio (spesa di consegna).

3.4 La merce si considera consegnata anche nel caso in cui, dopo la comunicazione della disponibilità alla spedizione da parte del fornitore, non venga ritirata dal cliente senza indugio entro un termine di 7 giorni lavorativi.

3.5 La merce viene assicurata contro danni e perdite durante il trasporto solo su istruzione scritta del cliente e a suo carico.

3.6 Il cliente è tenuto a verificare la consegna al momento della consegna senza indugio, ma al più tardi entro 4 giorni lavorativi, per accertarne la correttezza e la completezza. Il cliente perde il diritto di invocare una non conformità della consegna al contratto se omette la verifica o se non contesta per iscritto una non conformità senza indugio dopo il momento in cui avrebbe potuto riconoscerla mediante un controllo accurato, indicando con precisione tale non conformità.

3.7 I danni da trasporto esternamente riconoscibili devono essere contestati immediatamente al ricevimento della merce e la loro natura e portata devono essere comunicate senza indugio per iscritto al fornitore oppure devono essere annotate in dettaglio sul documento di consegna o di trasporto già sul posto e controfirmate dal fornitore per conferma della contestazione dei difetti.

3.8 Il rischio di perimento accidentale e di danneggiamento accidentale passa al cliente con la comunicazione della merce pronta per la spedizione o, a seconda della clausola Incoterms applicabile, in conformità alla medesima.

3.9 Determinate merci (come ad esempio porte o altre merci ingombranti) vengono consegnate al cliente su appositi supporti di carico (pallet speciali, carrelli a rete, ecc.). Questi supporti di carico restano di proprietà del fornitore e vengono ripresi dal fornitore. Tali supporti di carico devono essere custoditi dal cliente in modo appropriato fino al ritiro da parte del fornitore e consegnati su richiesta. In caso di mancata restituzione o di danneggiamento, i costi di tale supporto di carico saranno addebitati al cliente.

4. Mora del creditore

4.1 Il Cliente è tenuto a ritirare la consegna nel luogo di adempimento e, se del caso, in conformità alla clausola Incoterms concordata nel contratto. L'esercizio di pretese per consegna non conforme al contratto o il fatto che il Cliente non sia stato in grado di esaminare la consegna non lo autorizzano a rifiutare o rinviare il ritiro.

4.2 Se il cliente è in mora di accettazione (in particolare a causa del mancato ritiro dopo la comunicazione da parte del fornitore della disponibilità alla spedizione), la merce sarà, a spese e a rischio del cliente, oppure (i) depositata presso il fornitore o presso un terzo oppure (ii) spedita al cliente. Qualora il deposito avvenga presso il fornitore, questi ha diritto di richiedere un compenso corrispondente a quello di un magazzino pubblico. La responsabilità del fornitore per il deterioramento o la perdita della merce depositata presso di lui sussiste soltanto in caso di dolo o colpa grave. Restano impregiudicati i diritti del fornitore ai sensi dei §§ 373 ss. UGB.

4.3 Se il cliente non ritira in tutto o in parte la merce, il fornitore può (i) recedere dal contratto previa fissazione di un termine supplementare di 14 giorni e/o (ii) richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento, fermo restando che il fornitore ha diritto, senza prova del danno e della colpa, al 30 % del rispettivo importo dell’ordine e, inoltre, anche al risarcimento del danno effettivamente subito, compreso il lucro cessante. Lo stesso vale qualora, per altri motivi non imputabili al fornitore, si giunga alla risoluzione del contratto.

5. Forza maggiore

La forza maggiore e altri impedimenti imprevedibili o non influenzabili dal fornitore, come scioperi, perturbazioni del traffico, ecc., nonché gli infortuni non imputabili al fornitore o ai suoi subfornitori, esonerano il fornitore dall'obbligo di consegna per la durata dei loro effetti, anche qualora si siano verificati presso uno dei subfornitori; in tal caso, il fornitore non è soggetto ad alcuna conseguenza del ritardo.

6. Date di consegna

6.1 Tutte le date di consegna e i termini di consegna sono indicazioni non vincolanti e restano soggetti a eventi e impedimenti imprevedibili. Il decorso dei termini di consegna inizia (i) con la ricezione da parte del cliente della conferma d'ordine del fornitore oppure (ii) in assenza di conferma d'ordine, con la comunicazione al cliente da parte del fornitore della disponibilità alla spedizione. Se l'offerta del fornitore accettata dal cliente o il modulo d'ordine scritto del fornitore o la conferma d'ordine inviata al cliente contiene già una data di consegna anziché un termine di consegna, tale data si applica e prevale sulle disposizioni di cui ai punti (i) e (ii). Se una data di consegna concordata o un termine di consegna concordato viene superato di oltre 6 settimane oppure, entro tale termine, la merce viene consegnata in quantità inferiore, il fornitore è in mora e il cliente deve fissare un termine suppletivo di almeno 6 settimane per la consegna successiva della merce in ritardo. Se tale termine suppletivo decorre infruttuosamente, il cliente può recedere dal contratto, purché abbia comunicato il recesso fissando il termine suppletivo.

6.2 I termini di consegna avviati ai sensi del punto 6.1 sono interrotti dalle circostanze di seguito indicate e riprendono solo dopo la cessazione del motivo di interruzione: violazione dell'obbligo di collaborazione del cliente o altre violazioni contrattuali del cliente derivanti dal presente o da un altro contratto, sospensione, interruzione o ritardo del fornitore a monte nella fornitura al fornitore, guasti tecnici agli impianti di produzione e di trasporto e tutti i casi di forza maggiore ai sensi del punto 5.

6.3 Se uno dei motivi menzionati al punto 6.2 dura più di due mesi, sia il fornitore sia il cliente hanno il diritto di risolvere il contratto mediante dichiarazione scritta unilaterale. Il cliente non ha più questo diritto (i) se è responsabile dell'interruzione oppure (ii) se il fornitore ha informato il cliente della cessazione dell'impedimento e ha annunciato la fornitura entro un termine ragionevole.

7. Consegne parziali

Al fornitore sono consentite, salvo che non sia stato espressamente concordato diversamente, consegne parziali che il cliente è tenuto ad accettare e a pagare. Il recesso dal contratto o un altro scioglimento del contratto non pregiudica il contratto relativo alle consegne parziali già eseguite, salvo che il motivo del recesso dal contratto o dello scioglimento del contratto riguardi anche le consegne parziali già eseguite.

8. Garanzia

8.1 Il fornitore garantisce che la fornitura corrisponda alla qualità stabilita nella conferma d'ordine.

8.2 Se la conferma d'ordine non contiene indicazioni sulla qualità della merce oppure se la consegna avviene senza conferma d'ordine, il fornitore garantisce che la merce presenti la qualità indicata nell'offerta o nel modulo d'ordine scritto del fornitore; in mancanza anche di un'offerta o di un modulo d'ordine scritto, che la merce presenti una qualità o prestazione abituale per merci della stessa specie nel luogo di fabbricazione e che il cliente possa ragionevolmente attendersi.

8.3 Le descrizioni della merce in una pubblicità o in altre dichiarazioni pubbliche non costituiscono una descrizione della qualità della merce. Se il cliente ha ricevuto un campione, la merce è conforme all'accordo se corrisponde al campione.

8.4 Le deviazioni in misura, peso o qualità sono ammesse nell'ambito delle norme concordate o vigenti nel paese del fornitore. Lo stesso vale per le tolleranze usuali nella determinazione delle quantità secondo criteri di calcolo.

8.5 Per la merce designata come di qualità inferiore, ad esempio "Seconda scelta", la garanzia è limitata di conseguenza alle caratteristiche che possono essere attese in base alla speciale designazione della merce.

8.6 Per le variazioni nelle sfumature di colore della merce dovute alla produzione e ai materiali non si presta alcuna garanzia.
8.7 Ai fini della determinazione della conformità contrattuale e dell'inizio del periodo di garanzia, fa fede il momento della consegna ovvero del ritiro ai sensi del punto 3 oppure - in caso di spedizione - il momento della consegna al primo vettore; ciò vale anche qualora la spedizione sia effettuata dal fornitore. Il periodo di garanzia è di 2 anni, salvo 6 mesi per le macchine usate e 12 mesi per le macchine nuove, intendendosi per macchine quelle per la lavorazione del legno o del metallo. In ogni caso, il periodo di garanzia dei beni consegnati ai clienti corrisponde al termine concesso dal produttore del bene al fornitore e di cui il cliente è stato informato; la eliminazione dei difetti non comporta una proroga dello stesso.

8.8 Se è stata effettuata una tempestiva denuncia dei difetti e il cliente ha dimostrato la non conformità della merce, il fornitore ha il diritto, entro un termine ragionevole, di eliminare la non conformità mediante eliminazione del difetto della fornitura (miglioramento) oppure mediante fornitura sostitutiva (sostituzione). Le spese di viaggio non vengono rimborsate dal fornitore nemmeno quando esse sorgano per il cliente in relazione a un caso di garanzia. Ciò vale sia nei casi in cui il fornitore esegua il miglioramento o la sostituzione della merce sia quando il cliente esegua tali misure, anche legittimamente, in proprio. Se il miglioramento o la sostituzione è impossibile oppure per il fornitore comporta un onere eccessivamente elevato, il cliente può chiedere solo la risoluzione del contratto. È escluso il diritto a una riduzione del prezzo. Il fornitore è autorizzato a più tentativi di miglioramento. Il cliente è autorizzato a restituire la merce solo con autorizzazione scritta del fornitore. In tutti i casi, questa sarà accreditata per un importo massimo pari al 90 % del corrispettivo effettivamente pagato. I costi di trasporto che ne derivano, nonché il rischio del trasporto, sono a carico del cliente.

8.9 Se il fornitore ha causato l'inadempimento contrattuale per colpa, il cliente può richiedere il risarcimento danni solo sotto forma di miglioramento o sostituzione. Se un tale miglioramento della fornitura o la sostituzione sono impossibili o comportano un onere sproporzionato, il cliente può richiedere il risarcimento in denaro solo se al fornitore è imputabile dolo o colpa grave. Anche il risarcimento del danno conseguente al difetto è consentito solo a tale condizione.

8.10 Il diritto di garanzia si estingue in caso di modifica, lavorazione o trattamento improprio della merce consegnata. Il fornitore non è tenuto a farsi carico dei costi di una riparazione dei difetti eseguita dal cliente stesso o da un terzo incaricato da quest'ultimo, senza il previo consenso scritto da richiedere.

8.11 L'applicazione del diritto di rivalsa speciale ai sensi del § 933b ABGB è esclusa.

9. Dichiarazioni del produttore

9.1 Le dichiarazioni di garanzia del produttore della merce fondano, anche se sono trasmesse dal fornitore, solo diritti nei confronti del produttore.

9.2 Il fornitore non è responsabile dell'accuratezza delle indicazioni relative alla manipolazione, all'uso e al funzionamento, nella misura in cui tali indicazioni siano contenute in opuscoli, descrizioni tecniche o altre istruzioni; esse rientrano nell'ambito di responsabilità del produttore o dell'importatore, nel caso dell'importatore, a condizione che il fornitore non sia anch'esso importatore.

10. Risarcimento danni

10.1 Il fornitore è tenuto al risarcimento dei danni per una violazione di un obbligo assunto contrattualmente o esistente ai sensi della legge soltanto se a suo carico vi è dolo o colpa gravemente grave. La prova di ciò incombe al cliente; lo stesso vale per il risarcimento del danno conseguente al difetto.

10.2 Sono esclusi i diritti al risarcimento del lucro cessante nonché i diritti al risarcimento delle spese per l'interruzione dell'attività, la mancata produzione o i danni indiretti a causa della consegna di merce non conforme al contratto.

10.3 Il contratto stipulato tra le parti non contiene obblighi di protezione a favore di terzi. Ciò vale anche nel caso in cui sia prevedibile che un terzo sia destinatario della prestazione o che un terzo venga in contatto con la merce.

10.4 Il diritto al risarcimento dei danni si estingue in ogni caso con la lavorazione o la trasformazione della fornitura oppure con la sua rivendita, senza che al fornitore sia stata data la possibilità di verificare la non conformità contrattuale. Eventuali diritti di responsabilità o di regresso, compresi eventuali diritti per danni conseguenti al difetto nei confronti del fornitore, sono inoltre limitati in termini di importo al 50 % del corrispettivo concordato o corrisposto con il fornitore nell'ambito del rispettivo ordine, ma in ogni caso a € 20.000,00, e si prescrivono entro sei mesi dal momento in cui è stata per la prima volta possibile la conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento.

10.5 Nella misura in cui il fornitore fornisce informazioni tecniche o svolge attività di consulenza e tali informazioni o tale consulenza non rientrano nell'ambito delle prestazioni da lui dovute e concordate contrattualmente, ciò avviene a titolo gratuito ed escludendo qualsiasi responsabilità.

11. Responsabilità del prodotto

11.1 Fatta eccezione per le limitazioni previste al punto 10, resta ferma la responsabilità inderogabile per prodotti difettosi, qualora da ciò derivino lesioni a una persona, la sua morte o un danno alla salute.

11.2 La responsabilità per danni materiali derivanti da un difetto del prodotto, e precisamente per tutte le imprese coinvolte nella produzione, nell'importazione e nella distribuzione, è esclusa. Il cliente si impegna a far valere tale esclusione di responsabilità anche nei confronti dei propri acquirenti. Le richieste di rivalsa ai sensi delle disposizioni legislative determinate dal paragrafo precedente sono escluse, salvo che il titolare del diritto di rivalsa dimostri che il difetto è stato causato nella sfera del fornitore e che è stato imputato almeno per colpa grave. Sono esclusi i diritti di rivalsa del cliente nei confronti del fornitore (in particolare ai sensi del § 12 PHG).

12. Prezzi e condizioni di pagamento

12.1 I prezzi del fornitore si intendono, salvo diverso accordo, franco fabbrica o franco il magazzino di spedizione indicato nell'offerta, nel modulo d'ordine scritto del fornitore o nella conferma d'ordine trasmessa al cliente, senza imballaggio, senza assicurazione del trasporto, senza costi di trasporto e di montaggio. Tutti i prezzi si intendono in euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge. Le forniture e le prestazioni non incluse nei prezzi vengono fatturate in base all'effettivo impiego di materiali e tempo. Per la consegna di quantità minime si applicano supplementi a compensazione del maggiore onere.

12.2 Il fornitore si riserva il diritto di richiedere al cliente, anche prima dell’esecuzione della consegna, pagamenti in acconto o anticipati.

12.3 Imposte, spese contrattuali, dazi di esportazione e importazione nonché diritti di esecuzione, dazi doganali e spese doganali, diritti di commissione delle autorità e simili sono a carico del cliente.

12.4 I prezzi del fornitore sono stati determinati in base ai costi di manodopera e di materiale in vigore al momento della conferma dell'ordine; se questi aumentano tra il momento della conclusione del contratto e l'esecuzione dell'ordine, il fornitore è autorizzato a (i) trasferire tali aumenti sul cliente oppure (ii) recedere dal contratto. Lo stesso vale in caso di altri aumenti non influenzabili dal fornitore dovuti a imposte, dazi o tariffe di trasporto.

12.5 Tutti i prezzi sono determinati in base al momento dell'offerta trasmessa dal fornitore al cliente oppure al momento della sottoscrizione da parte del cliente della proposta d'ordine scritta. In assenza di un'offerta o di una proposta d'ordine scritta, oppure in assenza della conferma d'ordine trasmessa dal fornitore al cliente, o in assenza di una conferma d'ordine, si applica il prezzo valido alla fine del mese precedente la consegna.

12.6 Se la consegna deve essere effettuata più di due mesi dopo la conclusione del contratto oppure se la consegna avviene, per motivi non imputabili al fornitore (quindi in particolare per i motivi indicati al punto 5), più tardi di due mesi dopo la conclusione del contratto, il fornitore può esigere il prezzo indicato in quel momento nel listino prezzi in luogo del prezzo originariamente determinato. Il fornitore ha diritto a un adeguamento del prezzo fino alla consegna (i) in caso di variazione dei tassi di cambio e (ii) in caso di costi aggiuntivi causati da un carico incompleto, dall'aggravamento o dall'ostacolo delle condizioni di spedizione e di trasporto e (iii) in caso di modifica del percorso di trasporto per circostanze non imputabili al fornitore, e (iv) in caso di variazione dei noli, delle imposte, dei dazi e delle tasse, nella misura in cui il fornitore abbia effettuato egli stesso la spedizione (punto 3). L'adeguamento del prezzo deve avvenire in conformità alla variazione di tali componenti di costo e in proporzione della loro incidenza sul prezzo.

12.7 I pagamenti possono essere effettuati con efficacia liberatoria solo alle casse di pagamento indicate nella fattura; i pagamenti a rappresentanti o addetti alla consegna non liberano il cliente dal suo obbligo di pagamento. Le fatture del fornitore sono esigibili al momento della consegna, ma in ogni caso, al ricevimento della fattura, senza diritto ad alcuna deduzione. La scadenza si verifica indipendentemente dal fatto che il cliente abbia avuto la possibilità di controllare la consegna o che egli faccia valere difetti e danni alla consegna. In caso di consegna parziale, il fornitore ha il diritto di emettere fatture parziali. Il fornitore ha il diritto di richiedere pagamenti anticipati o una garanzia di pagamento.

12.8 Gli sconti spettano al cliente solo se sono stati espressamente concordati per iscritto. Le riduzioni di sconto relative a fatture parziali già pagate decadono in caso di ritardo nel pagamento di ulteriori fatture parziali o della fattura complessiva.

12.9 Se esiste una pluralità di crediti esigibili, i pagamenti del Cliente vengono imputati di volta in volta al credito più antico. In relazione ai singoli crediti, vengono prima estinti i costi connessi al recupero del credito, poi gli interessi e, da ultimo, il capitale. Una destinazione del pagamento diversa da parte del Cliente è inefficace.

12.10 Nel caso di un ritardo di pagamento imputabile al Cliente, sono dovuti interessi di mora nella misura del 9,2% al di sopra del tasso di interesse di base. Inoltre, il Fornitore ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto in tutto o in parte.

12.11 Il Cliente non è autorizzato, senza il consenso scritto del Fornitore, a estinguere il proprio obbligo di pagamento mediante compensazione con altri crediti né a trattenere il pagamento, per qualsiasi motivo.

13. Riserva di proprietà

13.1 Tutti i beni e le forniture rimangono di proprietà del fornitore fino al loro completo pagamento. Inoltre, fino al pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale, il fornitore si riserva la proprietà dei suoi beni (anche se tali beni specifici sono stati pagati); tra i crediti sono compresi anche tutti gli oneri accessori.

13.2 Se i crediti derivanti dalla fornitura sono inseriti in un conto corrente, la riserva di proprietà garantisce il saldo massimo di volta in volta in essere.

13.3 Se la riserva di proprietà dovesse venir meno, la proprietà della merce passa al fornitore con la lavorazione, miscelazione o commistione, il quale accetta il trasferimento di proprietà. In tal caso, il cliente rimane depositario a titolo gratuito.

13.4 Se le merci soggette a riserva di proprietà vengono rivendute dal Cliente, il suo credito sul prezzo di acquisto subentra al posto della proprietà riservata. Esso è ceduto al fornitore al momento della sua insorgenza. Sulle somme in entrata, egli acquisisce la proprietà sotto forma di costituto possessorio tramite il Cliente. Il Cliente deve annotare questa cessione nei propri libri contabili e sulle fatture in uscita, nonché informare il destinatario della merce al riguardo.

13.5 Il cliente deve assicurare adeguatamente le merci soggette a riserva di proprietà contro incendio, furto, danneggiamento da parte di terzi, alluvione nonché colata di fango oppure rispondere del danno. Egli deve cedere al fornitore il credito derivante dal contratto di assicurazione e informarne l’assicuratore. È fatto divieto al cliente di costituire diritti di garanzia contrattuali sulle merci soggette a riserva di proprietà. Se le merci soggette a riserva di proprietà sono oggetto di atti esecutivi, il cliente deve informare l’organo esecutivo della proprietà altrui e informare il fornitore al più tardi entro 24 ore.

13.6 Se il cliente è in mora nel pagamento del corrispettivo garantito dalla riserva di proprietà, il fornitore è in ogni momento autorizzato a rientrare in possesso della merce soggetta a riserva di proprietà, anche se il contratto non è ancora stato risolto (diritto di ritiro).

14. Buoni

I buoni possono essere riscossi in tutte le filiali austriache. Tra il fornitore e il cliente si conviene che i buoni possano essere utilizzati una sola volta. Non è possibile un rimborso in denaro. I buoni sono validi per 3 anni dalla data di emissione. I buoni presentati in ritardo scadono.

15. Accrediti

Le note di accredito sono create con supporto informatico e corredate di numeri progressivi e data. Si conviene che le note di accredito siano valide per 3 anni a partire dalla data di emissione. Le note di accredito presentate in ritardo decadono.

16. Luogo di esecuzione, foro competente, legge applicabile

16.1 Per la consegna e il pagamento, il luogo di adempimento è considerato la sede del fornitore anche nel caso in cui la consegna avvenga, secondo accordo, in un altro luogo.

16.2 Nel caso di controversie che derivino dalle presenti CGV o da un contratto concluso con il Fornitore oppure che si riferiscano alla violazione, alla risoluzione o alla nullità delle CGV o del contratto, comprese le controversie sull'esistenza o sulla non esistenza delle presenti CGV o di un contratto con il Fornitore, le parti contraenti convengono la competenza esclusiva del tribunale competente per materia a Linz, Austria. A prescindere da ciò, il Fornitore ha il diritto, a propria scelta, di citare il Cliente dinanzi al tribunale ordinario competente per materia nella sede o nella succursale del Cliente.

16.3 Per tutte le questioni di interpretazione delle presenti CGV o di tutti i contratti conclusi dal fornitore con il cliente si applica esclusivamente il diritto austriaco formale e sostanziale, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili e di altre norme di rinvio.

17. Protezione dei dati + Newsletter

Prendiamo molto seriamente la protezione dei dati dei nostri clienti. Per tutte le informazioni relative alla protezione dei dati rimandiamo alla nostra informativa sulla privacy, consultabile all'indirizzo https://www.rechberger.at/datenschutz.
Per l'iscrizione alla nostra newsletter è necessaria, a condizione che non esista alcun rapporto commerciale, la relativa autorizzazione, che può essere concessa facendo clic sulla casella di controllo corrispondente. Questa autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per iscritto tramite e-mail, fax, modulo online o lettera ai recapiti indicati nell'intestazione delle CGA.

18. Generale

18.1 Qualora singole disposizioni delle presenti CGV siano inefficaci, ciò non pregiudica il restante contenuto delle CGV. Se emergono lacune, le parti contrattuali si impegnano a stabilire una disciplina che, nel risultato economico, si avvicini il più possibile alla disposizione inefficace.

18.2 La cessione dei diritti del cliente richiede, per la sua efficacia, il consenso scritto del fornitore. Il fornitore, da parte sua, ha il diritto di cedere i propri crediti.

18.3 Le azioni o omissioni del produttore, del fornitore precedente o del vettore non sono imputabili al fornitore.

18.4 Il cliente acconsente che possa essere effettuata una richiesta alla Warenkreditevidenz del Kreditschutzverbandes von 1870. Inoltre, egli acconsente che, in caso di suo ritardo nel pagamento, tutti i dati della Warenkreditevidenz vengano trasmessi e resi accessibili da questa a terzi.

18.5 I piani, gli schizzi e gli altri documenti tecnici, nonché opuscoli, cataloghi, materiale illustrativo, campioni e simili restano di proprietà intellettuale del fornitore. Ciò vale anche qualora siano disponibili online. Qualsiasi utilizzazione, riproduzione, pubblicazione o diffusione richiede il previo consenso scritto esplicito del fornitore. In mancanza di tale consenso e qualora sussista anche solo una delle predette forme di utilizzo, il fornitore ha il diritto di richiedere un importo una tantum pari al 25 % dei costi di progettazione o di produzione, oppure dell'importo del preventivo, indipendentemente dal fatto che l'opera violata sia o meno un'opera ai sensi della legge sul diritto d'autore (UrhG).