Condizioni generali di contratto
della Rechberger Gesellschaft m.b.H.,
FN 88875z, (versione marzo/2018)
Indirizzo:
Rechberger Gesellschaft m.b.H.
Rechbergerstraße 1, 4020 Linz
T +43 732 6925-0
F +43 732 6925-7729
M info@rechberger.at
della Rechberger Gesellschaft m.b.H.,
FN 88875z, (versione marzo/2018)
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1. Validità delle Condizioni Generali di Contratto („CGC“)
1.1 Per i contratti conclusi tra la Rechberger Gesellschaft m.b.H. iscritta nel registro delle imprese presso il Tribunale regionale di Linz con il numero FN 88875z (di seguito anche denominata "Fornitore") e il committente dell'opera, l'acquirente o il cliente (di seguito anche denominato "Cliente"), in particolare contratti di compravendita, contratti d'opera o altre prestazioni commissionate (messa in funzione, montaggi, ecc.), si applicano esclusivamente le seguenti CGV.
1.2 Il cliente si sottopone all'applicazione delle presenti CGV. Se il fornitore intrattiene con il cliente un rapporto commerciale di lunga durata, le presenti CGV si applicano anche quando non venga fatto particolare riferimento alla loro validità. Analogamente, le presenti CGV si applicano a tutte le attività accessorie connesse all'esecuzione della prestazione. Le CGV si applicano anche agli ordini successivi, anche qualora non vengano concordati separatamente in forma orale o scritta. Gli accordi verbali con il fornitore producono efficacia solo se confermati per iscritto dal fornitore.
1.3 Le disposizioni che si discostano dalle presenti CGV, in particolare quelle contenute nella conferma d'ordine del fornitore o in contratti negoziati separatamente, prevalgono sulle CGV. Le condizioni generali di contratto o i moduli del cliente non diventeranno in alcun caso parte integrante del contratto.
1.4 Se il cliente è un consumatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, n. 2 del KSchG, le disposizioni imperative del KSchG subentrano in luogo della disciplina contenuta nelle CGC. Le restanti disposizioni delle presenti CGC restano tuttavia impregiudicate.
2. Stipula del contratto
2.1 Le comunicazioni del Fornitore, anche su richiesta del Cliente, sono senza impegno, anche quando in esse vengono indicati prezzi, termini e altre specifiche tecniche; le informazioni tecniche o le proposte di soluzione del Fornitore sono parimenti fornite senza garanzia, così come le descrizioni, i campioni o i modelli. Lo stesso vale qualora il Fornitore, sulla base di un ordine del Cliente, emetta soltanto una conferma d'ordine provvisoria.
2.2 La conclusione del contratto avviene con la conferma d’ordine del fornitore trasmessa al cliente oppure, in mancanza di essa, con l’esecuzione della consegna al cliente. In ogni caso, il contratto si perfeziona anche senza trasmissione di una conferma d’ordine, se il cliente accetta per iscritto l’offerta del fornitore oppure sottoscrive il modulo d’ordine scritto del fornitore.
2.3 Se la conferma d'ordine sottoscritta dal Cliente si discosta dal suo ordine, in caso di dubbio prevale la conferma d'ordine.
3. Consegna
3.1 Se la conferma d'ordine non contiene indicazioni, si considera concordata la consegna franco fabbrica (ex works; secondo gli Incoterms).
3.2 Anche se il fornitore si assume contrattualmente la consegna della merce, il luogo di adempimento resta lo stabilimento del fornitore o il magazzino di spedizione espressamente indicato nella conferma d'ordine.
3.3 La consegna concordata presuppone che la strada di accesso per la consegna sia percorribile da autocarri pesanti. Anche se il fornitore si assume la consegna in conformità agli accordi, il cliente sostiene tutte le spese di trasporto e di imballaggio (tariffa di consegna).
3.4 La merce si considera consegnata anche quando, dopo comunicazione di disponibilità alla spedizione da parte del fornitore, non viene ritirata dal cliente senza indugio entro un termine di 7 giorni lavorativi.
3.5 La merce viene assicurata contro danni e perdite di trasporto solo su ordine scritto del cliente e a spese del cliente.
3.6 Il Cliente è tenuto a verificare la consegna al momento della consegna, senza indugio, ma comunque entro 4 giorni lavorativi, per accertarne la correttezza e la completezza. Il Cliente perde il diritto di far valere la non conformità della consegna al contratto se omette la verifica o se non contesta per iscritto la non conformità senza indugio dopo il momento in cui avrebbe potuto riconoscerla con un controllo regolare, indicando con precisione la relativa non conformità.
3.7 I danni di trasporto visibilmente riconoscibili devono essere contestati immediatamente al ricevimento della merce e la loro natura e portata devono essere comunicate senza indugio per iscritto al fornitore oppure annotate dettagliatamente sul documento di consegna o di trasporto direttamente sul posto e controfirmate dal fornitore a conferma della contestazione dei difetti.
3.8 Il rischio di perimento accidentale e di danneggiamento accidentale passa al cliente con la comunicazione della disponibilità alla spedizione o in base alla clausola degli Incoterms applicabile.
3.9 Determinate merci (come ad esempio porte o altri beni ingombranti) vengono consegnate al cliente su appositi mezzi di carico (pallet speciali, roll container, ecc.). Questi mezzi di carico sono di proprietà del fornitore e vengono ritirati dal fornitore. Tali mezzi di carico devono essere conservati dal cliente in modo adeguato fino al ritiro da parte del fornitore e consegnati su richiesta. In caso di mancata restituzione o danneggiamento, i costi di questo mezzo di carico verranno addebitati al cliente.
4. Mora del creditore
4.1 Il cliente è tenuto ad accettare la consegna nel luogo di adempimento e, se del caso, conformemente alla clausola Incoterms concordata nel contratto. La rivendicazione di pretese per consegna non conforme al contratto o il fatto che il cliente non sia stato in grado di verificare la consegna non lo autorizzano a rifiutare o rinviare l'accettazione.
4.2 Qualora il cliente sia in mora di accettazione (in particolare a causa del mancato ritiro dopo la comunicazione della disponibilità alla spedizione da parte del fornitore), la merce sarà immagazzinata a spese e a rischio del cliente oppure (i) presso il fornitore o presso un terzo oppure (ii) spedita al cliente. In caso di deposito presso il fornitore, quest'ultimo ha il diritto di richiedere una tariffa corrispondente a quella di un magazzino pubblico. La responsabilità del fornitore per il deterioramento o la perdita della merce depositata presso di lui sussiste soltanto in caso di dolo o colpa grave. Restano impregiudicati i diritti del fornitore ai sensi dei §§ 373 ss. UGB.
4.3 Se il Cliente non accetta in tutto o in parte la merce, il Fornitore può (i) recedere dal contratto dopo la fissazione di un termine supplementare di 14 giorni e/o (ii) richiedere il risarcimento per inadempimento, fermo restando che il Fornitore ha il diritto di richiedere, senza prova del danno e della colpa, il 30 % del rispettivo importo dell'ordine e, oltre a ciò, anche il risarcimento del danno effettivamente subito, inclusa la perdita di profitto. Lo stesso vale qualora, per altri motivi non imputabili al Fornitore, si giunga alla risoluzione del contratto.
5. Forza maggiore
Forza maggiore e altri impedimenti imprevedibili o non influenzabili dal fornitore, come scioperi, interruzioni del traffico, ecc., nonché incidenti non imputabili al fornitore o ai suoi subfornitori, sollevano il fornitore dall'obbligo di consegna per la durata dei loro effetti, anche qualora si siano verificati presso uno dei subfornitori; in tal caso il fornitore non è soggetto ad alcuna conseguenza di mora.
6. Termini di consegna
6.1 Tutte le date di consegna e i termini di consegna sono indicazioni non vincolanti e si applicano fatti salvi eventi e impedimenti imprevedibili. Il decorso dei termini di consegna inizia (i) con la ricezione della conferma d'ordine del fornitore da parte del cliente oppure (ii) in assenza della conferma d'ordine, con la comunicazione della disponibilità alla spedizione del fornitore al cliente. Se l'offerta del fornitore accettata dal cliente oppure il modulo d'ordine scritto del fornitore oppure la conferma d'ordine recapitata al cliente riportano già una data di consegna anziché un termine di consegna, tale data si applica e prevale sulle disposizioni di cui ai punti (i) e (ii). Se una data di consegna concordata o un termine di consegna concordato viene superato di oltre 6 settimane oppure, entro tale termine, la merce viene consegnata in quantità inferiore, il fornitore è in mora e il cliente deve fissare un termine supplementare di almeno 6 settimane per la consegna successiva della merce in ritardo. In caso di inutile decorso di tale termine supplementare, il cliente può recedere dal contratto, purché abbia comunicato il recesso contestualmente alla fissazione del termine supplementare.
6.2 I termini di consegna avviati ai sensi del punto 6.1 sono interrotti dalle circostanze di seguito indicate e riprendono solo dopo la cessazione del motivo dell'interruzione: violazione dell'obbligo di collaborazione del cliente o altre violazioni contrattuali del cliente derivanti dal presente o da un altro contratto, sospensione, interruzione o ritardo del fornitore a monte nella fornitura al fornitore, guasti tecnici agli impianti di produzione e di trasporto e tutti i casi di forza maggiore ai sensi del punto 5.
6.3 Se uno dei motivi indicati nel punto 6.2 dura più di due mesi, sia il fornitore sia il cliente hanno il diritto di risolvere il contratto mediante dichiarazione scritta unilaterale. Il cliente non ha più questo diritto, (i) se è responsabile dell'interruzione oppure (ii) se il fornitore ha informato il cliente della cessazione dell'impedimento e ha annunciato la consegna entro un termine ragionevole.
7. Consegne parziali
Al fornitore sono consentite, salvo che non sia stato espressamente concordato il contrario, consegne parziali che il cliente è tenuto ad accettare e pagare. Il recesso dal contratto o un'ulteriore risoluzione del contratto non pregiudica il contratto relativo alle consegne parziali già effettuate, a meno che il motivo del recesso dal contratto o della risoluzione del contratto non riguardi anche le consegne parziali già effettuate.
8. Garanzia
8.1 Il fornitore garantisce che la fornitura corrisponda alla qualità stabilita nella conferma d'ordine.
8.2 Se la conferma d’ordine non contiene indicazioni sulla qualità della merce oppure la consegna avviene senza conferma d’ordine, il fornitore garantisce che la merce presenti la qualità indicata nell’offerta o nel modello d’ordine scritto del fornitore; in mancanza anche di un’offerta o di un modello d’ordine scritto, che la merce presenti una qualità o una prestazione usuale per merci dello stesso tipo nel luogo di produzione e che il cliente possa ragionevolmente attendersi.
8.3 Le descrizioni dei prodotti in una pubblicità o in altre dichiarazioni pubbliche non costituiscono una descrizione della qualità del prodotto. Se il cliente ha ricevuto un campione, il prodotto è conforme all'accordo se corrisponde al campione.
8.4 Le deviazioni in misura, peso o qualità sono ammesse nell'ambito delle norme concordate o vigenti nel paese del fornitore. Lo stesso vale per le tolleranze abituali nella determinazione delle quantità secondo principi di calcolo.
8.5 Per la merce indicata come qualità inferiore, ad esempio "seconda scelta", la garanzia è limitata alle caratteristiche che possono essere ragionevolmente attese in base alla specifica etichettatura della merce.
8.6 Per le variazioni di tonalità del colore della merce dovute alla produzione e ai materiali non si presta alcuna garanzia.
8.7 Ai fini della determinazione della conformità contrattuale e dell’inizio del periodo di garanzia si fa riferimento al momento della consegna ovvero del ritiro ai sensi del punto 3 o, in caso di spedizione, al momento della consegna al primo vettore; ciò vale anche qualora la spedizione sia effettuata dal fornitore. Il periodo di garanzia è di 2 anni, salvo che per le macchine usate, per le quali è di 6 mesi, e per le macchine nuove, per le quali è di 12 mesi, intendendosi per macchine quelle per la lavorazione del legno o dei metalli. In ogni caso, il periodo di garanzia dei beni consegnati ai clienti corrisponde a quello concesso dal produttore del bene al fornitore e comunicato al cliente; la rimozione dei difetti non comporta alcuna proroga dello stesso.
8.8 Se è stata effettuata una denuncia dei difetti tempestiva e il cliente ha dimostrato la non conformità della merce, il fornitore è autorizzato, entro un termine ragionevole, a eliminare la non conformità mediante la riparazione del difetto della fornitura (miglioramento) o mediante fornitura sostitutiva (sostituzione). Le spese di viaggio non vengono rimborsate dal fornitore neppure se sorgono per il cliente in relazione a un caso di garanzia. Ciò vale sia nei casi in cui il fornitore esegue il miglioramento o la sostituzione della merce sia quando il cliente esegue tali misure, anche legittimamente, di propria iniziativa. Se il miglioramento o la sostituzione è impossibile o comporta per il fornitore un onere eccessivamente elevato, il cliente può richiedere solo la risoluzione del contratto. È escluso il diritto alla riduzione del prezzo. Il fornitore ha diritto a più tentativi di miglioramento. Il cliente è autorizzato a restituire la merce solo con l'autorizzazione scritta del fornitore. In tutti i casi, tale merce sarà accreditata al massimo al 90% del corrispettivo effettivamente pagato. I costi di trasporto sostenuti, nonché il rischio del trasporto, sono a carico del cliente.
8.9 Se il fornitore ha colpevolmente causato la non conformità contrattuale, il cliente può chiedere il risarcimento del danno solo sotto forma di riparazione o sostituzione. Se un tale miglioramento della fornitura o la sostituzione è impossibile o comporta un onere sproporzionato, il cliente può chiedere il risarcimento in denaro solo se al fornitore stesso è imputabile dolo o colpa grave. Anche il risarcimento del danno conseguente al difetto è consentito solo in base a questa limitazione.
8.10 Il diritto alla garanzia si estingue in caso di modifica, lavorazione o trattamento improprio della merce consegnata. Il fornitore non è tenuto a farsi carico dei costi di un rimedio ai difetti effettuato dal cliente stesso o da un terzo da lui incaricato senza il previo consenso scritto da richiedere.
8.11 L'applicazione del diritto di regresso speciale ai sensi del § 933b ABGB è esclusa.
9. Dichiarazioni del produttore
9.1 Le dichiarazioni di garanzia del produttore della merce, anche se trasmesse dal fornitore, fondano soltanto diritti nei confronti del produttore.
9.2 Il fornitore non è responsabile della correttezza delle indicazioni relative a manipolazione, uso e funzionamento, nella misura in cui tali indicazioni siano contenute in prospetti, descrizioni tecniche o altre istruzioni; esse rientrano nella sfera di responsabilità del produttore o dell'importatore, nel caso dell'importatore, a condizione che il fornitore non sia anch'esso importatore.
10. Risarcimento danni
10.1 Il fornitore è tenuto al risarcimento dei danni per una violazione di un obbligo assunto contrattualmente o di un obbligo esistente ai sensi della legge solo quando gli sia imputabile dolo o colpa gravissima. L'onere della prova spetta al cliente; lo stesso vale per il risarcimento del danno consequenziale del difetto.
10.2 Sono esclusi i diritti al risarcimento del lucro cessante nonché i diritti al risarcimento delle spese per interruzione dell'attività, mancata produzione o danni indiretti a causa della fornitura di merce non conforme al contratto.
10.3 Il contratto stipulato tra le parti non contiene obblighi di protezione a favore di terzi. Ciò vale anche nel caso in cui sia prevedibile che un terzo sia destinatario della prestazione o che un terzo entri in contatto con la merce.
10.4 Il diritto al risarcimento dei danni si estingue in ogni caso con la lavorazione o trasformazione della fornitura o con la sua rivendita, senza che al fornitore sia stata data la possibilità di verificare la difformità contrattuale. Eventuali diritti di responsabilità o di regresso, inclusi eventuali diritti per danni consequenziali da difetti nei confronti del fornitore, sono inoltre limitati, in termini di importo, al 50 % del corrispettivo concordato o corrisposto con il fornitore nell'ambito del rispettivo ordine, ma in ogni caso a € 20.000,00, e si prescrivono entro sei mesi dal momento in cui è stata possibile la prima conoscenza del danno e della persona obbligata al risarcimento.
10.5 Nella misura in cui il fornitore fornisce informazioni tecniche o svolge attività di consulenza e tali informazioni o tale consulenza non rientrano nell'ambito delle prestazioni da lui dovute e convenute contrattualmente, ciò avviene a titolo gratuito ed escludendo qualsiasi responsabilità.
11. Responsabilità del prodotto
11.1 Fatta eccezione per le limitazioni previste al punto 10, la responsabilità non derogabile per prodotti difettosi sussiste qualora una persona venga ferita, uccisa o subisca un danno alla salute.
11.2 La responsabilità per danni a cose derivanti da un difetto del prodotto, e precisamente per tutte le imprese coinvolte nella produzione, nell'importazione e nella distribuzione, è esclusa. Il cliente si impegna a imporre questa esclusione di responsabilità anche ai propri acquirenti. Le richieste di regresso ai sensi delle disposizioni di legge determinate dal comma precedente sono escluse, salvo che il titolare del diritto di regresso dimostri che il difetto è stato causato nella sfera del fornitore ed è stato imputato almeno per colpa grave. Le pretese di regresso del cliente nei confronti del fornitore (in particolare ai sensi del § 12 PHG) sono escluse.
12. Prezzi e condizioni di pagamento
12.1 I prezzi del fornitore si intendono, salvo diverso accordo, franco fabbrica o franco il magazzino di spedizione indicato nell'offerta, nel modulo d'ordine scritto del fornitore o nella conferma d'ordine trasmessa al cliente, senza imballaggio, senza assicurazione trasporti, senza costi di trasporto e di montaggio. Tutti i prezzi si intendono in euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge. Le forniture e le prestazioni non incluse nei prezzi vengono addebitate in base all'effettivo impiego di materiali e tempo. Per la consegna di quantitativi minimi si applicano supplementi per compensare il maggiore onere.
12.2 Il fornitore si riserva il diritto di richiedere al cliente, anche prima dell'esecuzione della consegna, pagamenti in acconto o anticipati.
12.3 Imposte, tasse contrattuali, dazi di esportazione e importazione nonché costi di esecuzione, diritti doganali e spese doganali, commissioni amministrative e simili sono a carico del cliente.
12.4 I prezzi del fornitore sono stati formulati in base ai costi di manodopera e dei materiali in vigore al momento della conferma dell'ordine; se tali costi aumentano tra il momento della conclusione del contratto e l'esecuzione dell'ordine, il fornitore ha il diritto di (i) trasferire tali aumenti al cliente oppure (ii) recedere dal contratto. Lo stesso vale per altri aumenti, non influenzabili dal fornitore, dovuti a imposte, dazi o tariffe di trasporto.
12.5 Tutti i prezzi sono riferiti al momento dell'offerta trasmessa dal fornitore al cliente oppure al momento della sottoscrizione della proposta d'ordine scritta da parte del cliente. In mancanza di un'offerta o di una proposta d'ordine scritta oppure della conferma d'ordine trasmessa dal fornitore al cliente, o in mancanza di una conferma d'ordine, si applica il prezzo che era valido alla fine del mese precedente la consegna.
12.6 Se la consegna deve essere effettuata più di due mesi dopo la conclusione del contratto oppure se la consegna avviene, per ragioni non imputabili al fornitore (quindi in particolare per le ragioni indicate al punto 5), più tardi di due mesi dopo la conclusione del contratto, il fornitore può pretendere il prezzo indicato in quel momento nel listino prezzi anziché il prezzo originariamente determinato. Il fornitore ha diritto a un adeguamento del prezzo fino alla consegna (i) in caso di variazione dei tassi di cambio e (ii) in caso di costi aggiuntivi causati da un carico incompleto, da un aggravamento o impedimento delle condizioni di spedizione e di trasporto e (iii) in caso di variazione del percorso di trasporto dovuta a circostanze non imputabili al fornitore, e (iv) in caso di variazione di noli, imposte, dazi e tasse, nella misura in cui il fornitore abbia provveduto personalmente alla spedizione (punto 3). L'adeguamento del prezzo deve avvenire in conformità alla variazione di tali componenti di costo e in proporzione della loro incidenza sul prezzo.
12.7 I pagamenti possono essere effettuati con effetto liberatorio solo alle casse di pagamento indicate nella fattura; i pagamenti a rappresentanti o consegnatari non liberano il cliente dal suo obbligo di pagamento. Le fatture del fornitore sono esigibili per il pagamento al momento della consegna, in ogni caso però al ricevimento della fattura, senza alcuna deduzione. L'esigibilità interviene indipendentemente dal fatto che il cliente abbia avuto la possibilità di controllare la consegna o che faccia valere difetti e danni alla consegna. Se la consegna avviene in più parti, il fornitore ha il diritto di emettere fatture parziali. Il fornitore ha il diritto di richiedere pagamenti anticipati o una garanzia di pagamento.
12.8 Gli sconti spettano al cliente solo se sono stati espressamente concordati per iscritto. Gli sconti su fatture parziali già pagate decadono in caso di ritardo con ulteriori fatture parziali o con la fattura complessiva.
12.9 Se esiste una pluralità di crediti esigibili, i pagamenti del cliente vengono imputati di volta in volta al credito più antico. In relazione ai singoli crediti, vengono dapprima estinti i costi connessi al recupero del credito, poi gli interessi e, infine, il capitale. Una diversa destinazione del pagamento da parte del cliente è inefficace.
12.10 Nel caso di un ritardo nel pagamento imputabile al Cliente, sono dovuti interessi di mora nella misura del 9,2 % oltre il tasso di interesse di base. Inoltre, il Fornitore ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto in tutto o in parte.
12.11 Il Cliente non è autorizzato, senza il consenso scritto del Fornitore, a estinguere il proprio obbligo di pagamento mediante compensazione con altri crediti o a trattenere il pagamento, per qualsivoglia motivo.
13. Riserva di proprietà
13.1 Tutte le merci e le forniture rimangono di proprietà del fornitore fino al loro completo pagamento. Inoltre, il fornitore si riserva, fino al pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale, la proprietà delle sue merci (anche se tali merci specifiche sono state pagate); tra i crediti sono compresi anche tutti gli oneri accessori.
13.2 Se i crediti derivanti dalla fornitura vengono contabilizzati in un conto corrente, la proprietà riservata garantisce il saldo massimo di volta in volta insoluto.
13.3 Se la riserva di proprietà viene meno, la proprietà dei beni passa al fornitore, che accetta il trasferimento, con la lavorazione, l'assemblaggio o la commistione. In tal caso, il cliente rimane custode a titolo gratuito.
13.4 Se i beni soggetti a riserva di proprietà vengono rivenduti dal cliente, il suo credito sul prezzo di acquisto subentra al posto della proprietà riservata. Tale credito è ceduto al fornitore nel momento in cui sorge. Sulle somme in entrata, il fornitore acquisisce la proprietà sotto forma di costituto possessorio tramite il cliente. Il cliente deve annotare tale cessione nei propri libri contabili e sulle fatture emesse, nonché informarne il destinatario della merce.
13.5 Il Cliente deve assicurare adeguatamente i beni soggetti a riserva di proprietà contro incendio, furto, danneggiamento da parte di terzi, alluvione nonché colate di fango, oppure rispondere del danno. Egli deve cedere al Fornitore il credito derivante dal contratto di assicurazione e informarne l’assicuratore. La costituzione di diritti di garanzia contrattuali sui beni soggetti a riserva di proprietà è vietata al Cliente. Qualora i beni soggetti a riserva di proprietà siano oggetto di atti esecutivi, il Cliente deve indicare all’organo dell’esecuzione la proprietà di terzi e informare il Fornitore di ciò entro e non oltre 24 ore.
13.6 Se il cliente è in mora nel pagamento del corrispettivo garantito dalla riserva di proprietà, il fornitore ha in ogni momento il diritto di entrare in possesso della merce soggetta a riserva di proprietà, anche qualora il contratto non sia ancora stato risolto (diritto di ritiro).
14. Buoni
I buoni possono essere riscattati in tutte le sedi austriache. Tra il fornitore e il cliente si conviene che i buoni possano essere utilizzati una sola volta. Non è possibile una liquidazione in contanti. I buoni sono validi per 3 anni dalla data di emissione. I buoni presentati in ritardo decadono.
15. Accrediti
Le note di credito sono create con supporto informatico e provviste di numeri progressivi e data. Si conviene che le note di credito siano valide per 3 anni dalla data di emissione. Le note di credito presentate in ritardo decadono.
16. Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile
16.1 Per la consegna e il pagamento, il luogo di adempimento è considerato la sede del fornitore anche nel caso in cui la consegna avvenga, secondo quanto concordato, in un altro luogo.
16.2 Nel caso di controversie derivanti dalle presenti CGV o da un contratto concluso con il fornitore, oppure relative alla violazione, risoluzione o nullità delle CGV o del contratto, comprese le controversie sull'esistenza o inesistenza delle presenti CGV o di un contratto con il fornitore, le parti contraenti convengono la competenza esclusiva del tribunale competente per materia di Linz, Austria. Indipendentemente da ciò, il fornitore ha il diritto di citare il cliente, a propria scelta, dinanzi al tribunale ordinario competente per materia del luogo della sua sede o della sua filiale.
16.3 A tutte le questioni di interpretazione delle presenti CGC o di tutti i contratti conclusi dal fornitore con il cliente si applica esclusivamente il diritto austriaco formale e sostanziale, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e di altre norme di rinvio.
17. Protezione dei dati + newsletter
Prendiamo molto sul serio la protezione dei dati dei nostri clienti. Per tutte le informazioni relative alla protezione dei dati, rimandiamo alla nostra informativa sulla protezione dei dati, consultabile all'indirizzo https://www.rechberger.at/datenschutz.
Per l'iscrizione alla nostra newsletter è necessario, qualora non sussista un rapporto commerciale, il consenso, che può essere prestato cliccando la relativa casella di controllo. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento per iscritto tramite e-mail, fax, modulo online o lettera ai recapiti indicati nell'intestazione delle CGV.
18. Generale
18.1 Qualora singole disposizioni delle presenti CGV siano inefficaci, il restante contenuto delle CGV non ne sarà pregiudicato. Qualora emergano lacune, le parti contraenti si impegnano a stabilire una disciplina che si avvicini il più possibile, nel risultato economico, alla disposizione inefficace.
18.2 La cessione dei crediti del cliente richiede, per la sua efficacia, il consenso scritto del fornitore. Il fornitore, dal canto suo, è autorizzato a cedere i propri crediti.
18.3 Le azioni o le omissioni del produttore, del fornitore a monte o del vettore non sono imputabili al fornitore.
18.4 Il cliente acconsente che possa essere effettuata una richiesta all'evidenza dei crediti commerciali dell'Associazione per la protezione del credito del 1870. Inoltre, egli acconsente che, in caso di suo ritardo nel pagamento, tutti i dati dell'evidenza dei crediti commerciali vengano trasmessi e resi accessibili da questa a terzi.
18.5 Piani, schizzi e altra documentazione tecnica nonché brochure, cataloghi, materiale illustrativo, campioni e simili restano di proprietà intellettuale del fornitore. Ciò vale anche qualora siano disponibili online. Qualsiasi utilizzo, riproduzione, pubblicazione o diffusione richiede il previo consenso scritto esplicito del fornitore. In mancanza di tale consenso e qualora si verifichi anche solo una delle suddette modalità di utilizzo, il fornitore ha diritto a richiedere un importo forfettario pari al 25% dei costi di progettazione o di produzione ovvero della somma del preventivo, indipendentemente dal fatto che l'opera violata sia o meno un'opera ai sensi della legge sul diritto d'autore (UrhG).